Ma sarà o non sarà una testa di cazzo?

Luana era comunista. Era una comunista atipica che ancora non aveva capito qual’era il suo posto nel mondo e che compito avesse nella vita, ma era comunista. Lo era diventata dieci anni prima e la prima cosa che aveva deciso una volta diventata comunista era stata che non sarebbe mai più stata nient’altro se non comunista.

Era però una comunista atipica, che un posto nel mondo non lo aveva e quindi lo cercava.

A quel tempo il suo paese era guidato da un establishment di destra. O meglio, più di destra di quello che c’era prima.

Questo specifico governo di destra aveva votato una legge (quasi votata) che si chiamava “decreto sicurezza”. Era il lontano 2018, l’Italia (il paese di Luana), dopo tanto averlo detto, aveva chiuso i confini e gli accessi via mare ai migranti. Ma aveva ancora da gestire circa 6 milioni di stranieri presenti sul suo territorio. Alcuni erano arrivati solo pochi anni prima ed erano in attesa di un documento particolare che si chiamava “protezione internazionale”.

Questa è la storia della legge che voleva cancellare la protezione internazionale, così come a Luana l’aveva raccontata una bellissima ragazza argentina, scura di pelle, coi capelli neri come la notte, di nome Salomè. Una ragazza appassionata che aveva un ufficio legale con le antenne contro la discriminazione.

Allora… la protezione internazionale era distinta in tre istituti. Il primo è quello della protezione internazionale che viene data solo a chi scappa dalla guerra o è vittima di gravi persecuzioni politiche, religiose, di razza, di sesso, di etnia. Il secondo è quello della protezione sussidiaria che viene data nel caso in cui nel proprio paese, nonostante non ci sia una guerra aperta o civile dichiarata, né ci siano vessazioni contro i diritti democratici, potrebbe darsi che si diano situazioni di violenza generale o di violenza specifica familiare o di clan o altre lesioni dei diritti umani, tipo l’applicazione della pena di morte o l’inesistenza di un sistema penale che garantisce la possibiltà di difesa agli imputati, talmente tanto gravi da essere meritevoli di tutela internazionale ugualmente.

L’ultima, quella della protezione umanitaria, poteva essere data per i motivi più vari, per situazioni nelle quali uno Stato sovrano decideva che la negazione di una protezione internazionale a un migrante avrebbe potuto porre lo stesso migrante in una situazione umanitaria insostenibile sotto vari profili. Perchè, per esempio, minore non accompagnato; perchè per esempio poteva essere stato vittima di torture; perchè per esempio poteva esser stato vittima di sfruttamento lavorativo; perchè per esempio poteva provenire da un paese devastato da una catastrofe naturale; perchè per esempio era ormai presente da tanto tempo in Italia e qui aveva costruito i suoi legami primari; eccetera… Questo visto umanitario poteva essere dato o dalle commissioni che si occupavano di assegnare i visti della protezione internazionale, o anche dal questore locale.

Due notazioni importanti al riguardo sono che: 1- la corte costituzionale aveva detto, quando non è importante, che il diritto d’asilo tutelato dalla Costituzione italiana all’articolo 10 trovava piena espressione in queste 3 forme di protezione e quindi non c’era bisogno di nient’altro, né poteva essere riconosciuta una forma di “asilo costituzionale”; 2- esisteva una convenzione internazionale, ormai recepita in tutte le leggi europee e italiane sull’immigrazione che diceva che chi presentava domanda d’asilo o anche solo esprimeva il timore di tornare nel proprio paese doveva essere ascoltato da un giudice o da una commissione in merito al fatto se sussisteva o meno il requisito della protezione e che non poteva per questo essere mai rimpatriato direttamente nel proprio paese, men che mai in un paese non sicuro.

Il decreto Salvini cancellava però l’ultimo istituto, cioè quello della protezione umanitaria. Al suo posto introduceva altre forme speciali di tutela, scrivendo che “là dove era scritto protezione umanitaria bisognava sostituire con le suddette diciture”, protezione per motivi sociali, protezione per sfruttamento, protezione per catastrofi naturali, protezione per motivi sanitari e categoria residuale “protezione speciale” che però in nulla si differenziava dal primo istituto se non nel fatto che la protezione internazionale classica dà diritto a un permesso di soggiorno di 5 anni, rinnovabile e convertibile in qualunque altro titolo (lavoro; familiare; ecc..), quello speciale dà diritto a un permesso di un anno con nessuna possibilità di conversione. Tutte le altre forme introdotte però, a parte quello per catastrofe naturale che dura solo 6 mesi e non è convertibile, sono, al pari della vecchia protezione umanitaria, convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (oltre che rinnovabili) e durano 2 anni.

Quindi non proprio questo grandissimo stravolgimento, solo complicazioni ulteriori. Ma… la storia non finisce qui.

Infatti il decreto Salvini introduceva nuovi motivi che diventavano ostativi al rilascio di un permesso di protezione internazionale. Se, infatti, fino ad allora, erano compresi come gravi motivi solo reati che il migrante poteva aver commesso quali genocidio; reati di terrorismo; tratta di uomini e donne; venivano aggiunti nuovi reati penali alla lista, quali per fare un esempio il furto o la resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre il decreto Salvini dava diritto alle questure di rimpatriare i migranti, una volta che le commissioni (quelle incaricate dell’accertamento dei requisiti), avessero respinto il permesso nel caso di procedimenti già aggravati perchè presentati da soggetti sottoposti a procedimenti giudiziari che potevano dare l’impressione di presentare domanda di protezione solo per scampare alla condanna che comunque sarebbe consistita nella maggior parte dei casi in un rimpatrio, senza lasciare il tempo al migrante di presentare il ricorso; di cui formalmente manteneva comunque il diritto.

Inoltre il decreto Salvini introduceva norme sulla cittadinanza acquisita, secondo cui, allo straniero che avesse acquisito la cittadinanza italiana, ma che venisse poi condannato per gravi reati penali (per ora solo di terrorismo e genocidio), veniva revocata la suddetta cittadinanza… lasciando la persona come? Apolide? Si domandava la bella Salomè dalla doppia cittadinanza italiana ed argentina.

Inoltre il decreto Salvini cancellava la norma del suo predecessore Minniti che nello snellire le procedure per il rilascio dei permessi, aveva però previsto che nel frattempo ai suddetti stranieri fosse garantito il diritto di residenza nei CAS e l’accesso ai diritti a questa connessi.

Inoltre il decreto Salvini prevedeva norme più restrittive per l’accoglienza dei rifugiati ai quali veniva vietato di circolare per le strade fuori dai CAS dopo le ore 20.00, pena, dopo due infrazioni, di essere esclusi dal percorso di accoglienza.

Inoltre il decreto Salvini estendeva la possibilità del trattenimento anche nei confronti dei richiedenti protezione internazionale nei centri per il rimpatrio per un totale di 180 giorni.

Inoltre il decreto Salvini dimezzava i fondi destinati ai progetti dello SPRAR (i percorsi di accoglienza del circuito dei comuni) e stornava quelli destinati ai CAS (i percorsi di accoglienza straordinari delle prefetture) verso i centri per il rimpatrio.

Infine il decreto Salvini non prevedeva nessuna normativa chiara rispetto alle domande in attesa di risposta, cosicchè si stava verificando che le commissioni applicavano le nuove leggi alle domande che stavano esaminando; mentre i tribunali, nei casi di appello, applicavano le vecchie leggi.

Insomma la bella Salomè ci invitava a non disperare. Diceva sì che il decreto Salvini cancellava il lavoro fatto negli ultimi dieci anni dalla giurisprudenza, per riempire le vacue leggi precedenti di contenuti e dare una tutela ai migranti che nelle maglie di questo sistema restavano invischiate. Che riportava indietro le lancette della storia. Ma che già ci eravamo passati e che il sistema era solido e sarebbe riuscito a smuovere la conquista dei diritti anche questa volta. Che era importante però la pratica della disobbedienza civile; che era importante al riguardo dare un’informativa chiara; che era importante che tutta la società civile si muovesse e che insomma sempre in marcia siamo.

Luana era scettica…

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