La Costituzione del 1948 R.I.P.

Verso il parlamentarismo elitario.

A pochi giorni dal voto referendario ripercorriamo la storia della nostra carta fondativa. Non ci interessano più di tanto i dibattiti che furono della costituente al riguardo, piuttosto raccontiamo quanto si può desumere dai libri di diritto e dai manuali di storia. E quanto si può apprendere sfogliando la Costituzione stessa.

Premessa indispensabile di questa breve dissertazione è che la Costituzione italiana fu la più bella del mondo, non perchè lo sia stata veramente, ma solo perchè è l’unica che conosciamo. Altra premessa è che la Costituzione è il frutto di un grande compromesso, quello fra le classi proprietarie e le classi proletarie, entrambe giunte all’appuntamento costituente abbastanza stremate dall’esperienza del fascismo.

Prima di definirsi nel testo del 1946-1948 il movimento costituente, in Italia come altrove, ha avuto una lunga tradizione alla spalle. Questo movimento si sviluppò, infatti, in Francia con la rivoluzione francese. Fu in questa nazione che venne stesa una delle prime costituzioni, la “dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, battuta sul tempo dalla Costituzione Americana che l’ha preceduta di poco. Comunque noi prendiamo a modello quella francese, sia perchè la Francia è la patria del cosiddetto “civil law”, sistema di diritto vigente in Europa (salva la Gran Bretagna) esportato per tutto il continente europeo dall’impero napoleonico e in cui fondamento del sistema di diritto è sempre e solo la legge scritta, in opposizione al “common law” (vigente negli USA e in Gran Bretagna) che invece si basa principalmente sull’interpretazione del diritto svolta ad opera dei giudici e delle corti e quindi sulla giurisprudenza; sia perchè la dichiarazione dei diritti del cittadino è stata il punto di partenza per tutte le altre costituzioni, più di quanto non lo sia stata quella americana.

Caratteristica del movimento costituente dell’origine era quella di voler creare un sistema sociale nuovo: repubblicano in prima battuta e democratico se possibile. Nella confusione della seconda metà dell’ottocento questo obiettivo non era ancora del tutto chiaro e molte costituzioni che furono stese in quel periodo, ad esempio lo Statuto Albertino del 1848 venivano considerate “costituzioni concesse” perchè comunque cercavano di definire un sistema sociale che restasse basato sulla monarchia.

Tutte le costituzioni concesse (salvo il caso della Gran Bretagna, che però è particolare perchè la costituzione “bill of right” più che concessa fu strappata dalla borghesia alleata con la nascente classe operaia) sono degenerate in dittature. L’Italia, la Spagna, la Germania e per certi aspetti anche la Russia (seppure per un percorso talmente tanto diverso che forse sarebbe sbagliato accostarlo agli altri). Qual era infatti il punto di rottura che queste costituzioni non potevano sanare? Da un punto di vista prettamente giuridico si tratta della titolarità del potere. Un Re o un Imperatore, per definizione, non hanno bisogno di un fondamento normativo per il proprio potere, perchè la titolarità di questo potere gli viene direttamente da Dio. Viceversa le repubbliche, non importa se democratiche o liberali, hanno invece necessità assoluta di un sistema di diritto fondativo che sancisca chiaramente e definitivamente che il potere deriva da un patto sociale liberamente accettato dalle parti e non possono tollerare che esista un potere sovrano nominato come tale per motivi mistici, pena la degenerazione totale e l’anarchia, come solitamente si dice, ma che in termini tecnici andrebbe invece chiamata anomia. (L’anarchismo è infatti un pensiero politico che nulla ha a che vedere con lo stato di incertezza assoluta che vige in una società in cui non sia definito stabilmente chi comanda, stato, invece, anomico per definizione – cfr. Durkheim che si è inventato questa parola per non dispiacere troppo ai suoi amici socialisti ottocenteschi).

Per questo motivo si dice che la nostra Costituzione non è stata “concessa”, ma “votata”, dai partecipanti ovviamente, che almeno fino alle elezioni del 1948 non rappresentavano proprio nessuno se non se stessi e gli interessi di cui pensavano di doversi fare portatori: interessi della classe operaia, della classe possidente e capitalista e del vaticano. I contadini, invece, non li ha rappresentati nessuno, per esempio. Le donne, un po’ meglio che qualche madre costituente ce l’abbiamo avuta.

Altre caratteristiche della Costituzione, oltre a quella di essere votata, sono quelle di: 1 – essere scritta, sia perchè gli articoli che la compongono sono stati raccolti in un libretto agile da sfogliare, sia perchè con questo termine ci si riferisce a un concetto che si oppone al principio della “costituzione di fatto” che non è solo un divertsoiment giuridico, ma dovrebbe servire a ricordare che tutti i principi con cui interpretare e gestire il sistema di diritto vadano per forza ricercati nel testo scritto e non si possano inventare di sana pianta. 2 – essere breve. Cioè la nostra Costituzione, che non è certo lunghissima componendosi di 139 articoli e XVIII disposizioni transitorie e finali, non contiene il dettaglio di tutte le norme che regolano la vita civile, politica, economica, giudiziaria ed amministrativa, ma solo i principi fondamentali. Non c’è scritto per esempio che è vietato l’omicidio. Ci sono solo le regole generali. Questo con due intenti: il primo di lasciare libertà ai poteri di stabilire le leggi vere e proprie, l’altro di rendere il testo il più possibile comprensibile e fruibile da tutti i cittadini della Repubblica. Provate a fare il paragone leggendo la nostra Costituzione e le due Costituzioni dell’UE (il TUE e il TFUE) e poi mi dite se non è una bellissima idea che una costituzione sia breve. 3 – ultima caratteristica è che la nostra costituzione è rigida. Ora fino a qualche anno fa un’interpretazione un po’ radicale avrebbe voluto dare il significato a questo termine che la Costituzione non fosse modificabile, purtroppo non è così. La Costituzione è modificabile ed è addirittura modificabile dai poteri governativi. Si dice che è rigida perchè, a differenza delle leggi ordinarie richiede un procedimento aggravato per modificarla. Non si possono votare le modifiche costituzionali come si votano le leggi.

Soffermiamoci su quest’ultimo aspetto perchè ci interessa. Le leggi ordinarie per essere votate devono essere approvate allo stesso modo dalle due camere. Che quando ero più piccola pensavo che proprio il parlamento tutto intero si mettesse lì a votare articolo per articolo ogni legge, prima una camera e poi l’altra. Poi invece ho scoperto che non è mai il parlamento che vota le leggi, ma sempre e solo le commissioni che ogni camera costituisce e che la legge viene sempre deposta a tutte e due le camere contemporanemante, così che le commissioni le discutono, le portano in parlamento per votarla tutta insieme – salvo emendamenti – poi si scambiano i testi e normalmente in un paio di passaggi la legge viene approvata.

Per le modifiche costituzionali invece il procedimento prevede che la modifica decisa debba essere approvata 4 volte alla stessa maniera (ogni camera due volte) e che fra un passaggio e l’altro delle camere debbano passare tre mesi. Quindi minimo un anno di discussione e se ci sono modifiche anche di più. La modifica è approvata a maggioranza assoluta dei componenti (cioè il 50% + 1, ma dei componenti delle camere, non dei presenti alle sedute com’è invece per le leggi ordinarie) e, attenzione, se viene approvata a maggioranza dei due terzi non si può indire referendum. Quindi chi dice che il 90% dei partiti ha votato questa riforma costituzionale, forse ha ragione, ma non sta certamente parlando del 66% dei parlamentari. Se la riforma non raggiunge i due terzi, un quinto dei parlamentari di una camera può richiedere l’indizione del referendum confermativo, che come tutti sappiamo si svolge senza quorum.

Se uno adesso prendesse in mano il testo della Costituzione, vedrebbe che è tutto pieno di note. Molti articoli hanno un numeretto e una nota sotto che spiega che il tale articolo è stato modificato dalla tale riforma. Eppure noi di referendum costituzionali ne abbiamo fatti solo 3: uno nel 2001, uno nel 2006 e uno nel 2016. Ad uno solo la modifica passò, quello del 2001 in cui andò a votare il 32% della popolazione e il SI vinse.

Per curiosità a me piace molto sfogliarmi la costituzione del 1948 intonsa e vedere come i padri e le madri costituenti avevano immaginato la società del futuro. Un pastrocchio lo stesso, di questo vi posso rassicurare.

In effetti però la nostra costituzione non è più quella Costituzione del 1948. E’ stata modificata così tante volte che si può dire che, specie negli ultimi vent’anni sia stata letteralmente stravolta, ha subito modifiche così profonde che non potrà mai essere quella di prima.

Per essere precisi, esistono delle garanzie, ma veramente miserissime. Gli articoli dal n.1 al n.12 non possono essere modificati. O uno getta via tutta la Costituzione e ne scrive una nuova o quelli non possono essere toccati e anche gli articoli dal 13 al 54 sono stati toccati pochissimo, se non per abbassare la maggiore età ad anni 18; l’obbligo di alternanza uomo-donna nelle liste elettorali; l’inserimento della circoscrizione degli italiani all’estero; e l’abolizione della pena di morte anche in caso di vigenza marziale dell’ordinamento (per esempio durante una guerra). Ma è anche da dire che questa parte della Costituzione è stata subito derubricata dalla classe dirigente a “costituzione programmatica”, come obiettivo ideale da raggiungere, e con questa scusa spesso disattesa. Seppure invece si tratta di testo fondamentale al pari di tutti gli altri articoli e quindi con la stessa cogenza di tutte le altre regole.

L’attività governativa invece si è molto adoperata nel modificare gli articoli che riguardano la parte seconda della Costituzione, cioè l’Ordinamento della Repubblica.

Qui le riforme sono state molto varie. Alcune hanno riguardato il ruolo del Presidente della Repubblica e del Primo ministro i quali sono stati sottratti alla giurisdizione speciale di Parlamento e Corte costituzionale. O meglio, il primo è ancora sotto la giurisdizione di questi, ma con un procedimento che prevede la nomina anche di giudici non togati; il secondo invece è rimesso alla giurisdizione ordinaria. Riforma fatta intorno alla fine degli anni ’80, basata sul fatto che il testo precedente di fatto prevedeva che a giudicare sui delitti del primo ministro fosse la Corte Costituzionale e che questo potesse essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento. Una forma di impunità che l’esperienza mostrò essere molto pericolosa. Fu una riforma non votata, quindi ha raggiunto il 66% degli aventi diritto al voto.

Altra riforma molto discussa è stata quella relativa alle garanzie dei parlamentari che ha introdotto la possibilità di perseguire un membro del parlamento, là dove sia stata emessa sentenza definitiva di condanna dalla magistratura, cosa che prima non era prevista senza autorizzazione delle camere, ma d’altra parte ha imposto l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al parlamento anche per svolgere intercettazioni sui parlamentari. Prima riforma cerchio bottista del 1993, non votata e che quindi ha raggiunto il 66% degli aventi diritto.

Un’altra riforma è stata l’introduzione del giusto processo. Per valutare la riforma dell’art. 111 bisognerebbe essere dei penalisti, perchè questo articolo è stato modificato con linguaggio abbastanza tecnico, ma confrontato al testo precedente sembra un passo avanti, anche se non credo che in quel caso si stesse mettendo mano a un vizio vero e proprio della giurisprudenza, ma piuttosto si stesse certificando un dato di fatto già in vigore. Riforma del 1999 non votata, quindi ha raggiunto il 66% degli aventi diritto.

Se queste fin’ora dette (non ho parlato di quella che ha ridotto il mandato dei giudici di Corte costituzionale da 12 a 9 anni e di quella sulla durata delle camere su cui puoi leggere qui una riflessione) sono state tutte riforme se non proprio progressiste, quantomeno garantiste, quelle che si sono succedute negli anni dal 2001 ad oggi sono di tutt’altro tenore.

Le principali sono state 2. Di cui ora, brevemente, parleremo.

La prima, molto discussa nei libri di testo è quella del 2001, la famosa riforma del Titolo V°. La seconda è quella del 2011/2012 che ha modificato l’art.81 su cui anche i manuali di diritto non osano esprimersi tanto ormai sono ingabbiati nelle contraddizioni nate dall’adesione dell’Italia all’UE.

Partiamo dalla riforma del 2001. I più giovani forse neanche la conoscono o capiscono. Io ho avuto la fortuna di essere in quel periodo seppure non ancora in età di voto (e comunque non avrei votato perchè all’epoca ero anarchica), abbastanza grandina da seguirne il dibattito politico. Quando poi sono arrivata all’università e me l’hanno fatta studiare eravamo in piena attuazione della riforma e il giudizio unanime di tutti i costituzionalisti era semplice e cristallino: non ci si capisce un cazzo!

Il Titolo V° della Costituzione, rientra in quella seconda parte della Costituzione che abbiamo detto riguarda l’ordinamento della repubblica e nello specifico si riferisce alla divisione territoriale della repubblica, cioè agli enti locali. Quali i compiti e le funzioni di Comuni, Province e Regioni.

Il contesto storico che ha “partorito” questo accrocchio indigeribile di riforma, che ha riguardato la bellezza di 19 articoli, vedeva stagliarsi due forze politiche nuove e potenti: la prima la Lega che voleva in tutti i modi il federalismo e non sopportava l’ordinamento centralizzato della Repubblica, l’altro l’Unione Europa che pure non sopportava il potere sovrano degli Stati e voleva accentrarne le funzioni. Entrambe queste pretese furono accolte dal nostro riformatore.

Ma chi era questo riformatore impazzito? Anche i muri lo sanno: è stato il PD.

Cioè, il PD ha scritto una riforma voluta dal suo acerrimo nemico, cioè la Lega? Si, è proprio così. Ha con questa manovra riconquistato il voto degli elettori leghisti? Neanche per sogno. Gli elettori non hanno idea di cosa sia successo nel 2001.

La riforma del titolo V° ha molti problemi. Il primo è che per la prima volta si è introdotto nell’ordinamento un linguaggio avvocatesco e non basato sui principi. Come abbiamo detto, caratteristica della nostra Costituzione era quella di essere breve e semplice, mentre allo stato attuale il titolo V° è diventato un guazzabuglio di disposizioni né coerente, né completo, né comprensibile, il quale ripartisce la potestà legislativa e giurisdizionale in maniera assurda. Invece di essere stabiliti i compiti delle Regioni, com’era nel testo precedente, si è deciso di ribaltare la prospettiva e definire i compiti dello Stato, per tutto quanto non previsto nel miserrimo elenco della prima parte dell’art.117 la competenza è regionale.

Cioè la Regione può deliberare su tutto. La Regione… la Val D’Aosta, il Molise, la Basilicata, la Sardegna, le Marche, l’Abruzzo… gli arriva un terremoto e, niente, si devono arrangiare. Non è previsto che lo Stato se ne occupi.

Come hanno fatto a inserire questo paradosso nel nostro bel sistema centralizzato? Vi risparmio la lettura degli articoli della riforma, giacchè non vi troverete mai espresso questo concetto, ma si tratta dell’introduzione del principio di sussidarietà. Questo principio, elaborato in sede europea, per dirimire le competenze fra i 27 stati sovrani dell’UE e una popolazione di 500 milioni di abitanti è stato catapultato a pie’ pari nella nostra Costituzione. Secondo questo principio il governo migliore del territorio si attua al livello più vicino a quello in cui deve essere erogato il servizio. Solo se questo non ha le forze per occuparsene può intervenire un potere superiore e statale. Ma tradotto in chiave federalista questo principio è stato trasformato né più, né meno che in un elenco della spesa.

Su che cosa la Lega gradiva governare nella sua locomotiva settentrionale senza interferenze dello Stato?

“Prego signor Bossi, ci faccia avere le sue preferenze, che noi senza indugio le inseriamo nella Costituzione”, e così è stato.

Così alle Regioni sono stati confermati i poteri già presenti nel testo precedente (in materia di trasporto pubblico, asili, scuole, acqua, rifiuti, ecc…) più tutto un elenco lunghissimo (la seconda parte dell’art 117, non quello suddiviso a lettere, ma la lista della spesa sottostante) che vi invito a leggere per capire la follia di questa riforma. In queste materie, la più nota delle quali è la tutela della salute, come si dice con linguaggio di derivazione europea, la potestà legislativa è concorrente: lo Stato mantiene solo il potere di definire delle leggi con principi generali, mentre nel merito ogni Regione fa come gli pare.

Ma la chicca vera è rappresentata dall’affermazione che tutto quanto non è ricompreso negli elenchi Stato/Regioni è di esclusiva competenza regionale. Chiaro, non c’è molto che resta fuori. Ma per esempio in materia di Industria, anche se tema non ricompreso nell’elenco della spesa leghista (svista colossale) la competenza dovrebbe spettare alla Regione, dato che non è presente neanche nel primo. Invece no, la Corte costituzionale, chiamata a dirimere anche sui problemi di competenza Stato/Regioni, ha deciso che se anche non c’è scritto non è possibile che allo Stato siano tolte le funzioni di potestà legislativa generale e che quindi è competenza sua… ma allora che cavolo c’è scritto in Costituzione? Te non ti interrogare, che la Corte siamo noi e noi decidiamo… ah bè!

Insomma non c’è da stupirsi se tutto va a ramengo, perchè lo Stato si è amputato le mani da solo e le Regioni per conto loro, sono quello che sono, non possono avere risorse infinite. Si ha un bel dire, per esempio, che il meridione dovrebbe produrre, ma il meridione è a mille km di distanza dal mercato unico europeo, quale capitalista mai dovrebbe andare a impiantare le sue imprese così lontano?

Cosa che non sarebbe neanche molto ecologica, a dire la verità. Ma abbiamo fortuna che nell’estrazione della tombola delle competenze statali/regionali, la tutela dell’ambiente è stata demandata allo stato centrale e non alle regioni e quindi lo Stato può tranquillamente disattenderla, che nessuno mai gli dirà nulla!

Nel 2016, finalmente, qualcuno si rese conto del pastrocchio che aveva combinato e tentò in una manovra disperata di inserire dei correttivi a questo scempio amministrativo, inserendo nella riforma della Costituzione “Renzi” che doveva abolire il Senato, anche tutti degli aggiustamenti al titolo V°, più altri ritocchi fatti a casaccio al potere referendario. La cura era peggiore del male, perchè il testo di riforma diventava ancora più complesso e per fortuna fu respinto da tutti. Vabbè cambiare le regole del gioco, ma qualcosa ci si deve pur capire!

Le altre due questioni inserite con la riforma del titolo V° sono state una la questione della ripartizione fra Regioni e Enti locali (con anche l’abolizione poi mai attuata delle Provincie) col fatto che ogni Regione, fatto salvo il rispetto dei principi costituzionali, può darsi lo Statuto che vuole; elegge direttamente il proprio Presidente con compiti di direzione della giunta regionale; e ha superiore competenza rispetto ai comuni in tutte le materie sopra dette. Lo Stato, per il tramite del Presidente del Consiglio, si riserva di intervenire in tutti i casi di inerzia della Regione o di sbagliata attuazione delle norme centrali, con questo sollevando un ginepraio di interpelli alla Corte costituzionale in materia di competenza, che quasi quasi anche questa corte una volta investita di grande prestigio si è ormai trasformata in un tribunale amministrativo vessato dai contendenti. Cosa che non giudicheremo troppo negativamente, però, visto che gli paghiamo lo stipendio e prima non avevano da fare niente.

L’altra grave falla che è stata inserita con questo accrocchio legislativo, come prima si accennava, è stata il fatto di inserire fra i principi dotati di supremazia, quello del rispetto degli ordinamenti comunitari. Modo in cui la indigeribile legislazione europea ha trovato l’aggancio normativo e costituzionale di diventare di fatto legge dello Stato. Non proprio di fatto, che poi ognuno, in questo delirio, fa quello che gli pare, ma quantomeno come principio è stato sancito. Principio che peraltro viene ribadito da tutti i libri di diritto di qualunque materia e che quindi volenti o nolenti, finirà prima o poi per diventare ethos comune della giurisprudenza.

La riforma costituzionale del 2001 fu come detto voluta dal PD sulla scorta delle richieste della Lega, ma fu anche quella in cui per la prima volta il popolo fu chiamato a votarla. Motivo per cui, detta riforma, per la prima volta fra le riforme costituzionali, fu votata dal 50% +1 dei componenti il Parlamento, ma non dai due terzi. Quando il popolo fu chiamato ad esprimersi, non gli si raccontò certo tutto il casino sottostante che in questo articoletto abbiamo cercato di riassumere, ma la riforma fu presentata così: volete voi che gli Enti Locali abbiano maggiore autonomia nei confronti dello Stato? “Si, grazie”

Gran bella cosa l’autonomia.

La seconda riforma è invece quella del 2012 che ha modificato il testo dell’art.81 in materia di bilancio statale e introdotto il cosidetto pareggio di bilancio. Il contesto in cui è nata questa riforma è abbastanza noto. Si trattava del periodo della crisi economica dei mutui subprime che, come giustamente si fa con le crisi, dopo essere scoppiata in America fu gentilmente scaricata sulle banche europee, le quali a loro volta passarono la patata bollente agli stati periferici dell’UE (Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Italia). Noi questa patata bollente ce la siamo tenuta tanto in mano da esserci scottati.

Il bilancio dello Stato da essere così una misura pensata come semplice rendiconto dell’andamento economico del paese è diventata una manovra finanziaria a tutti gli effetti e nella mente degli ideatori, praticamente l’unica manovra finanziaria permessa, in linea con i tempi di approvazione del bilancio europeo.

È stato un male? È stato un bene? Non è ancora chiaramente chiarita la cosa. Intanto, salvo il primo comma che è stato cancellato, tutto il resto dell’art.81 è rimasto in piedi, ma l’introduzione del principio secondo cui uscite e entrate devono risultare in pareggio ha scompaginato parecchio le cose. Non sempre per la precisione devono essere in pareggio, in caso di straordinaria congiuntura economica negativa, il Parlamento può autorizzare uno scostamento dal pareggio e quindi una voce in negativo, ma per capire che cosa si debba intendere con congiuntura sfavorevole del ciclo economico non è proprio chiarissimo. Quanto dura una congiuntura negativa?

Proviamo a capire comunque qual è il problema del pareggio di bilancio. Detto con parole semplici, che con quelle complicate non ci riusciamo. Il problema è che se lo Stato spende di più di quello che incassa da qualche parte deve reperire i soldi per portare il bilancio in pareggio, ogni anno. E come può farlo? O aumentando le tasse che, sigarette a parte, non si sogna neanche lontanamente di fare. O tagliando la spesa pubblica, motivo per cui come si dice in gergo tecnico, ogni anno, col “pilota automatico” scuola, sanità, strade, territorio, ecc… vengono massacrati. O ricorrendo al credito internazionale quindi aumentando la mole di debito e, ovviamente, gli interessi per restituirlo. Cosa che è obbligato a fare e per cui se i conti vanno fuori posto finisce che gli interessi diventano così alti da essere da vero e proprio strozzinaggio. Praticamente fino a quest’anno questo si è tradotto pure nel fatto che lo Stato ha bloccato i finanziamenti a regioni e enti locali scaricando parte del costo dei debiti su questi enti già di loro incasinati.

Insomma, diciamo che avere una norma che impone che i conti debbano tornare, per un paese che vuole avere una gestione capitalista del suo stato dovrebbe essere buon senso (d’altronde la ragioneria è stata inventata a Firenze nel periodo dei comuni), ma il problema grosso è che in caso di necessità non è al parlamento che ci si rivolge per chiedere l’autorizzazione a discostarsi dai parametri di bilancio, ma all’UE. Capace dal canto suo se non ci si allinea al suo andamento economico generale e quindi ai dettami della BCE di buttarci in una prigione fredda e umida e gettar via la chiave.

Questo il quadro sintetico delle riforme costituzionali fin qui adottate nei 72 anni di vigenza della nostra Costituzione, quanto invece alle principali critiche al dettato costituzionale vero e proprio, ai suoi valori e principi non c’è gran che da dire. Molti sono principi molto belli, ma mai rispettati. Per esempio quello che vieta i finanziamenti dello Stato alle scuole paritarie. O, più noto, quello che garantisce libertà di associarsi in sindacato per i lavoratori, mentre ad oggi sono riconosciuti come tali solo i tre grandi dei confederali. Altri sono riservati esclusivamente ai “cittadini” come se la nostra Costituzione fosse stata scritta nel 1700 e i nostri padri costituenti si fossero dimenticati che nel mezzo era nato quel bambino tanto bello che si chiama capitalismo. Altri mancano proprio. Ci sono poi scritte anche cose romantiche tipo “nessuno può essere privato del nome” che testimoniano lo stato di delirio in cui il ‘900 era scivolato.

I diritti economici in gran parte sono puramente ideali e lo Stato non si sogna neanche lontanamente di limitare lo strapotere della proprietà privata.

Comunque conoscere la Costituzione è importante per tutti. Perchè – questa è una cosa che forse ci si dimentica con troppa facilità – in teoria, la Costituzione detta le regole minime di convivenza civile cui, in nessun modo si dovrebbe derogare in senso peggiorativo. L’obiettivo delle leggi dovrebbe invece essere quello di volgerle al meglio. Certo se qualcuno si chiedesse come si fa a volgere in senso più ampio il concetto che “la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio” in effetti avrebbe qualche difficoltà, ma diciamo che pur rimanendo un valore costituzionale, l’art. 29 lo si può intendere nel senso che lo Stato non possa violare la famiglia tradizionale… che a quale Stato mai sia venuto in mente non si sa. Ma se il Vaticano era preoccupato di siffate problematiche può star tranquillo che nessuno gliela tocca la sua unione sacra fra uomo e donna.

Basta. Sulla Costituzione non c’è altro da sapere, salvo conoscere nello specifico i diritti che tutela, come abbiamo detto, solo in teoria.

Aggiungiamo invece qualche considerazione rispetto al referendum appena trascorso. I più vecchi probabilmente ne sono già a conoscenza, ma per molti, invece, questo referendum avrà sancito definitivamente un punto di rottura. Abbiamo sentito difese deliranti della modifica appena varata: che rispetti e difenda il principio di rappresentatività; che non cambierà nulla rispetto al funzionamento precedente; fino ad arrivare a dire che addirittura costituisce un attacco ai privilegi della casta. Valutazioni così meschine che nascondono un’idea della sfera sociale profondamente distorta, come di un qualcosa che si possa determinare a piacimento dall’alto.

In realtà, seppure spesso derubricate a testo burocratico e amministrativo, come abbiamo detto le costituzioni sono l’architrave della società e con questa modifica il palazzo si è chiuso ancor più nella difesa degli interessi delle classi ricche, continuando ad ignorare e abbandonare tutti i principi di democraticità sanciti nel testo. Una tendenza peraltro in linea con quanto già avvenuto negli ultimi venti anni, come abbiamo cercato di spiegare in questo breve articoletto.

Quindi, abbiamo la prova: arriva per tutti il giorno in cui si smette di difendere la Costituzione del 1948. Per le classi borghesi questo giorno è arrivato nel 2001, io me ne sono accorta con 20 anni di ritardo.

Non che sia una notizia da festeggiare, ma almeno fa un po’ pulizia di tanto romanticismo inutile e sprecato.

 

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